Contabilità nucleare

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 101/2020, i detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi forma, anche se incorporate in strumenti o sorgenti, come stabilito dall’Allegato XI del succitato decreto legislativo, hanno l’obbligo di:

  • Effettuarne la denuncia di detenzione;
  • Aggiornamento della denuncia di detenzione;
  • Tenuta della contabilità nucleare.

Oltre ai grandi detentori (esercenti di reattori nucleari e di depositi di materie nucleari) sono soggetti al Decreto anche i piccoli detentori, come ad esempio Laboratori di Ricerca che utilizzano Acetato di Uranile o gli esercenti di attività comportanti l’utilizzo di proiettori gammagrafici (contenenti Uranio depleto) per radiografie industriali.

La contabilità nucleare deve essere tenuta anche secondo quanto stabilito dal regolamento EURATOM, N. 302 dell’8/2/2005 ed inviata con periodicità stabilite ad EURATOM. 

Radionlab offre la possibilità di coadiuvare tali esercenti nella stesura della documentazione relativa alla denuncia di materiale nucleare ed alla tenuta della contabilità. Questa documentazione va inviata con periodicità stabilite agli organi competenti (Agenzia per la sicurezza nucleare, I.S.I.N. ed EURATOM). 

Il D.Lgs. 101/2020 prevede, per gli esercenti che non adempiano a quanto richiesto dal Decreto stesso, un regime sanzionatorio, civile e penale.